Finanza di progetto
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 37
Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano i dati, gli atti e le informazioni secondo quanto previsto dall’articolo 28 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78.
Nota:
Dal 1.01.2024 ad oggi non sono stati adottati provvedimenti conclusivi delle eventuali procedure di valutazione della proposta del promotore relative alla realizzazione in concessione di lavori o servizi (Art. 193 D.Lgs. 36/2023).
