Organi di revisione amministrativa e contabile

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 31 comma 1

Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonchè tutti i rilievi ancorchè non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici. 


Nota:

 

L'Università degli Studi di Milano Bicocca è tenuta all'obbligo di pubblicazione ex art. 31 D.Lgs. 33/2013.

 
Sezione Aggiornamento Rif. Normativi
Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget e alle relative variazioni Tempestivo Art. 31 del d.lgs. n. 33/2013
Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al conto consuntivo o al bilancio di esercizio Tempestivo Art. 31 del d.lgs. n. 33/2013

 

Contenuto inserito il 17-03-2023 aggiornato al 06-05-2026
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