Servizi erogati
Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
1. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.
2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo;
b) (lettera abrogata dall'art. 28 del d.lgs. n. 97 del 2016).

In questa sezione sono pubblicati la carta dei servizi con l’indicazione dei relativi standard di qualità, i dati sulle class action, i costi contabilizzati, i dati sulle liste di attesa e i risultati delle indagini di soddisfazione dei servizi in rete.
La sezione “Tempi medi di erogazione dei servizi” è stata abrogata dall’art.28, comma 1, lettera b D. lgs. n.97/2016.
La sezione “Dati aggregati dell’attività amministrativa” è stata abrogata dall’art. 43, comma 1 D.Lgs. n.97/2016.