Corte dei conti
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonchè tutti i rilievi ancorchè non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.
Nota:
L'Università degli Studi di Milano Bicocca è tenuta all'obbligo di pubblicazione ex art.31 D.Lgs. 33/2013.
Non risultano rilievi da parte della Corte dei Conti nel periodo 2020 -2025, per quanto di conoscenza.
| Sezione | Aggiornamento | Riferimenti normativi |
| Rilievi della Corte dei conti, ancorché non recepiti, riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici | Tempestivo | Art. 31 D.lgs 33/2013 |
Ultima modifica: 11 marzo 2026
