Criteri e modalità

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 26 comma 1

Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.


Nota:
In questa pagina sono indicati gli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui l’Università di Milano-Bicocca si attiene per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone (es. studenti e personale tecnico-amministrativo) e ad enti pubblici e privati.
 
 
A favore degli studenti

I Regolamenti d’interesse per gli studenti e dottorandi, consultabili al seguente link, sono i seguenti:

  • Regolamento per il conferimento di borse di studio e di ricerca per il proseguimento della formazione dei giovani piu' promettenti
  • Regolamento dell’Albo delle associazioni studentesche
  • Regolamento dottorati (dal XXIX ciclo)
  • Regolamento della collaborazione degli studenti ai servizi dell’Università (150 ore)
 
A favore del personale tecnico-amministrativo in servizio

L’Ateneo accorda al Personale dell’Università benefici welfare sulla base dell’art. 110 - Welfare integrativo e ulteriori disposizioni di parte economica del vigente CCNL comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021

“1. Le Università disciplinano, in sede di contrattazione integrativa, la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti, tra i quali:

a) iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi e rimborsi);
b) supporto all’istruzione e promozione del merito dei figli;
c) contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale;
d) prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili;
e) polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale.

2. Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti mediante utilizzo delle disponibilità già previste, per le medesime finalità, da precedenti norme di legge o di contratto collettivo nazionale, nonché, per la parte non coperta da tali risorse, mediante l’utilizzo di quota parte dei Fondi di cui all’art. 119 (Fondo risorse decentrate personale delle Aree Operatori, Collaboratori, Funzionari: costituzione) e all’art. 121 (Fondo risorse decentrate personale dell’Area EP: costituzione).
 
3. È confermata la disciplina dell’indennità di ateneo di cui all’art. 85 del CCNL16/10/2008".
 
In particolare, detti benefici riguardano: la mobilità casa-lavoro, l’asilo nido, la polizza sanitaria integrativa.
 

Nella sezione dedicata ai Regolamenti d'interesse per il Personale Tecnico e Amministrativo è pubblicato il Regolamento per l'erogazione di sussidi a favore del personale tecnico amministrativo in servizio e delle loro famiglie.

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