Interventi straordinari e di emergenza

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 42

Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente.

1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamita' naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:
a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonche' l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;
b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;
c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione;
d) lettera soppressa dall'art. 43, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016.

Obbligo di pubblicazione non applicabile alle Università.

 

Rendicontazione erogazioni liberali Covid-19

L’Ateneo non ha ricevuto erogazioni liberali a sostegno del contrasto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 (art. 99, c. 5, d.l. 34/2020).

Contenuto inserito il 09-03-2023 aggiornato al 08-07-2023
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