Accesso civico
Accesso civico a dati e documenti
1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.
3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.
4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
L’art. 5 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 ha previsto l’istituto dell’accesso civico, quale diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, la cui pubblicazione è obbligatoria ai sensi della normativa vigente, che l'Amministrazione ha omesso di pubblicare sul proprio sito istituzionale (accesso civico semplice).
Allo scopo di favorire forme di controllo sul perseguimento delle finalità istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche chiunque ha diritto di accedere ai dati e documenti detenuti dall’Università, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5 bis del medesimo decreto (accesso civico generalizzato).
Per l’istanza di accesso civico non è prevista alcuna legittimazione soggettiva del richiedente. L’istanza deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non è necessaria alcuna motivazione.
La richiesta può essere presentata, alternativamente, anche con modalità telematica, agli uffici di seguito elencati, che concludono il procedimento con provvedimento espresso e motivato, entro 30 gg. dall’istanza:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) al Settore rapporti con il territorio, certificazioni digitali, competenze trasversali e assicurazione di qualità (in funzione di URP);
c) al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del suddetto decreto.
L’istanza può essere recapitata a mano all’Ufficio Protocollo e Posta dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, P.zza dell’Ateneo Nuovo 1, Milano (edificio U6), che vi appone il timbro di ricevimento durante gli orari di apertura al pubblico. All’atto della presentazione dell’istanza è rilasciata una ricevuta. Vale come ricevuta anche la fotocopia dell’istanza munita del timbro di protocollo, apposto dall’Ufficio ricevente.
L’istanza può essere inviata anche tramite servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC all’indirizzo ateneo.bicocca@pec.unimib.it o inviata con qualunque strumento telematico idoneo ad accertare la provenienza e l’identità del sottoscrittore ai sensi delle disposizioni normative vigenti.
In caso di accoglimento, l’Università provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.
Il rilascio di dati in formato cartaceo o elettronico è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’Università per la riproduzione su supporti materiali.
Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso civico sono motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti all’art. 5 bis del D.Lgs. 33/2013.
In particolare, l’accesso civico è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti:
- La sicurezza pubblica e l’ordine pubblico;
- La sicurezza nazionale;
- Le relazioni internazionali;
- La conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- Il regolare svolgimento di attività ispettive.
L’accesso civico è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi privati relativi a:
- Protezione dati personali,
- Libertà e segretezza corrispondenza;
- Interessi economici e commerciali di persona fisica e giuridica compreso la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.
L’accesso civico è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge.
Se i limiti e le esclusioni di cui sopra riguardano solo una parte dei dati o dei documenti richiesti, l’accesso è consentito con riferimento alle parti non interessate dai suddetti limiti.
Di seguito si riporta la modulistica da utilizzare per avanzare le richieste di accesso civico semplice (art. 5 c. 1 D.Lgs. 33/2013), generalizzato (art. 5 c. 2 D.Lgs. 33/2013) e di riesame (art. 5 c. 7 D.Lgs. 33/2013). Per esigenze di sistematicità è riportato altresì il modulo da utilizzate per le richieste di accesso documentale (artt. 22 e ss. L. 241/1990).
Di seguito si riporta il modulo per la presentazione dell'istanza di accesso civico ai sensi dell’art. 5 c. 1 D.Lgs. 33/2013. Per la relativa informativa privacy clicca qui
Di seguito si riporta il modulo per la presentazione dell’istanza di accesso civico ai sensi dell’art. 5 c. 2 D.Lgs. 33/2013. Per la relativa informativa privacy clicca qui
Si riporta di seguito il modulo per la presentazione dell’istanza di riesame ai sensi dell’art. 5 c.7 D.Lgs. 33/2013. Per la relativa informativa privacy clicca qui.
Di seguito si riportano:
- il modulo per la presentazione dell’istanza di accesso ai sensi degli artt. 22 e ss. L. 241/1990. Per la relativa informativa privacy clicca qui;
- il verbale di accesso
- Modulo istanza di accesso ai sensi degli artt. 22 e ss. L. 241/1990
- Verbale di accesso
Registro accesso civico generalizzato 2018-2023