Accesso civico semplice

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 - Delibera ANAC 1309/2016
articolo 5 commi 1, 2, 3

Accesso civico a dati e documenti

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.

4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.


Nota:

L'accesso civico "semplice" (art. 5 c. 1 del D.Lgs. 33/2013) è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo.

La richiesta:

  • può essere presentata da chiunque non essendo richiesta una particolare legittimazione soggettiva;

  • non deve essere motivata;

  • è gratuita.

 

Come e a chi presentare la richiesta di accesso civico semplice

Tale diritto può essere esercitato tramite l’invio di un’istanza al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell’Università utilizzando il modulo appositamente predisposto, e presentata:

● a mano all’Ufficio Protocollo, Urp e Flussi Documentali dell’Università, sito in P.zza dell’Ateneo Nuovo 1, Milano (edificio U6 - Agorà), che rilascia una ricevuta. Qualora l’istanza non sia sottoscritta in presenza del dipendente addetto, essa deve essere presentata unitamente alla copia del documento d’identità;

● tramite servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Ufficio Protocollo, Urp e Flussi Documentali dell'Università, P.zza dell'Ateneo Nuovo 1, 20126 - Milano (edificio U6 - Agorà). 

● mediante PEC all’indirizzo ateneo.bicocca@pec.unimib.it o con qualunque strumento telematico idoneo ad accertare la provenienza e l’identità del sottoscrittore ai sensi delle disposizioni normative vigenti.

 

Il procedimento

Il RPCT, dopo aver ricevuto la richiesta, provvederà a sollecitare il soggetto competente per materia ed entro 30 gg dal ricevimento dell’istanza comunicherà al richiedente l’avvenuta pubblicazione a cura del soggetto responsabile e l’indicazione del relativo collegamento ipertestuale. Qualora il documento, l'informazione o il dato richiesto risultassero già pubblicati il RPCT indicherà al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

 

Ritardo o mancata risposta – Potere sostitutivo

In caso di ritardo o di mancata risposta da parte del RPCT, il richiedente può, utilizzando l’apposito modulo,  rivolgersi al Direttore Generale dell'Università (in qualità di titolare del potere sostitutivo), il quale verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione provvede entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

 

Tutela giurisdizionale

A fronte dell’inerzia o del diniego del RPCT o del titolare del potere sostitutivo il richiedente può in ogni caso proporre ricorso al  Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) ai sensi dell’art. art. 116 del D.Lgs. n. 104/2010).

 

MODULISTICA

  1. Istanza di accesso civico semplice 

  2. Istanza al Titolare del potere sostitutivo