Accesso civico generalizzato

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 - Delibera ANAC 1309/2016
articolo 5 commi 1, 2, 3

Accesso civico a dati e documenti

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.

4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.


Nota:

L’accesso civico generalizzato (art. 5, c. 2 del D.Lgs. 33/2013) è il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo di risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, pubblici o privati.

L'accesso civico generalizzato, ai sensi dell’art. 5 bis D.Lgs. 33/2013, è infatti rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela:

a) di uno dei seguenti interessi pubblici:

  • sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;

  • sicurezza nazionale;

  • difesa e questioni militari;

  • relazioni internazionali;

  • politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato;

  • conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; 

  • regolare svolgimento di attività ispettive. 

b)  di uno dei seguenti interessi privati:

  • protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;

  • libertà e segretezza della corrispondenza;

  • interessi economici e commerciali di persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

Il diritto di accesso è escluso altresì nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge.

 

La richiesta:

  • può essere presentata da chiunque non essendo richiesta una particolare legittimazione soggettiva;

  • non deve essere motivata;

  • è gratuita.

Essa deve identificare i documenti e i dati richiesti in modo da permettere all’amministrazione di individuarli agevolmente.

 

Come e a chi presentare l’istanza di accesso civico generalizzato

L’istanza, redatta secondo il modulo appositamente predisposto può essere indirizzata alternativamente: 

all’Ufficio che detiene i dati o i documenti indicando in copia conoscenza l’Ufficio che svolge le funzioni di URP;

all’Ufficio dell’Ateneo che svolge le funzioni di URP che la inoltra al Responsabile apicale dell’UOR competente ad evadere l’istanza.

L’istanza può essere presentata:

● a mano all’Ufficio Protocollo, Urp e Flussi Documentali dell’Università, sito in P.zza dell’Ateneo Nuovo 1, Milano (edificio U6 - Agorà), che rilascia una ricevuta. Laddove l’istanza non sia sottoscritta in presenza del dipendente addetto, essa deve essere presentata unitamente alla copia del documento d’identità; 

● tramite servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzandola a: Ufficio Protocollo, Urp e Flussi Documentali dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, P.zza dell’Ateneo Nuovo 1, 20126 - Milano (edificio U6 - Agorà); 

● mediante PEC all’indirizzo ateneo.bicocca@pec.unimib.it o con qualunque strumento telematico idoneo ad accertare la provenienza e l’identità del sottoscrittore ai sensi delle disposizioni normative vigenti.


Il procedimento

Il procedimento di accesso civico generalizzato deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza.
Qualora dovessero essere individuati dei controinteressati,  ex art. 5 bis D.Lgs. n. 33/2013, l’Amministrazione è tenuta a dare comunicazione agli stessi della richiesta di accesso. Qualora venga effettuata la comunicazione ai controinteressati, il termine di conclusione del procedimento di accesso è sospeso fino all’eventuale opposizione dei controinteressati e comunque non oltre 10 giorni.

Il rilascio di dati in formato elettronico è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

 

Istanza di riesame/ricorso giurisdizionale

Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso civico generalizzato o di mancata risposta entro il termine, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT, che decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni, oppure presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR).

 

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