Accesso civico generalizzato

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 - Delibera ANAC 1309/2016
articolo 5 commi 1, 2, 3

Accesso civico a dati e documenti

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.

4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.


Nota:

L’accesso civico generalizzato (art. 5, c. 2 del D.Lgs. 33/2013) è il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo di risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, pubblici o privati.

L'accesso civico generalizzato, ai sensi dell’art. 5 bis D.Lgs. 33/2013, è infatti rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela:

a) di uno dei seguenti interessi pubblici:

  • sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;

  • sicurezza nazionale;

  • difesa e questioni militari;

  • relazioni internazionali;

  • politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato;

  • conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; 

  • regolare svolgimento di attività ispettive. 

b)  di uno dei seguenti interessi privati:

  • protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;

  • libertà e segretezza della corrispondenza;

  • interessi economici e commerciali di persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

Il diritto di accesso è escluso altresì nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge.

 

La richiesta:

  • può essere presentata da chiunque non essendo richiesta una particolare legittimazione soggettiva;

  • non deve essere motivata;

  • è gratuita.

Essa deve identificare i documenti e i dati richiesti in modo da permettere all’amministrazione di individuarli agevolmente.

 

Come e a chi presentare l’istanza di accesso civico generalizzato

L’istanza, redatta secondo il modulo appositamente predisposto può essere indirizzata alternativamente: 

all’Ufficio che detiene i dati o i documenti indicando in copia conoscenza l’Ufficio che svolge le funzioni di URP;

all’Ufficio dell’Ateneo che svolge le funzioni di URP che la inoltra al Responsabile apicale dell’UOR competente ad evadere l’istanza.

L’istanza può essere presentata:

● a mano all’Ufficio Protocollo, Urp e Flussi Documentali dell’Università, sito in P.zza dell’Ateneo Nuovo 1, Milano (edificio U6 - Agorà), che rilascia una ricevuta. Laddove l’istanza non sia sottoscritta in presenza del dipendente addetto, essa deve essere presentata unitamente alla copia del documento d’identità; 

● tramite servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzandola a: Ufficio Protocollo, Urp e Flussi Documentali dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, P.zza dell’Ateneo Nuovo 1, 20126 - Milano (edificio U6 - Agorà); 

● mediante PEC all’indirizzo [email protected] o con qualunque strumento telematico idoneo ad accertare la provenienza e l’identità del sottoscrittore ai sensi delle disposizioni normative vigenti.


Il procedimento

Il procedimento di accesso civico generalizzato deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza.
Qualora dovessero essere individuati dei controinteressati,  ex art. 5 bis D.Lgs. n. 33/2013, l’Amministrazione è tenuta a dare comunicazione agli stessi della richiesta di accesso. Qualora venga effettuata la comunicazione ai controinteressati, il termine di conclusione del procedimento di accesso è sospeso fino all’eventuale opposizione dei controinteressati e comunque non oltre 10 giorni.

Il rilascio di dati in formato elettronico è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

 

Istanza di riesame/ricorso giurisdizionale

Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso civico generalizzato o di mancata risposta entro il termine, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT ([email protected]) che decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni, oppure presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR).

 

MODULISTICA

 

Contenuto inserito il 26-02-2024 aggiornato al 28-05-2026
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