Burocrazia zero
Riutilizzo dei dati pubblicati
3. Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, nel rispetto dei limiti indicati dall'articolo 5-bis, procedendo alla indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti.
Nota:
In base all'art. 37, c. 3, L. n. 98/2013, questo paragrafo dovrebbe indicare i casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato.
Tuttavia, in base alla delibera CIVIT n.66/2013, tale obbligo incorre solo per Regioni, Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, Comuni e altri enti, così come sono indicati nell'art. 12, c. 1, d.l. n. 5/2012.
Attività soggette a controllo
In base all'art.37, c.3-bis, L. n.98/2013, non risultano esservi attività delle imprese per le quali l'Ateneo ritenga necessaria l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività, con o senza asseverazioni, ovvero la mera comunicazione.
