Monitoraggio tempi procedimentali
Riutilizzo dei dati pubblicati
3. Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, nel rispetto dei limiti indicati dall'articolo 5-bis, procedendo alla indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti.
Nota:
Il monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali è prescritto dall’art. 1, comma 28, della Legge 6 novembre 2012 n. 190.
I relativi risultati non sono più soggetti a pubblicazione obbligatoria per intervenuta abrogazione dell’art.24 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi del D.lgs. 25 maggio 2016 n. 97.
