Servizi di comunicazione
Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
1. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.
2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo;
b) (lettera abrogata dall'art. 28 del d.lgs. n. 97 del 2016).
In questa sezione sono descritti i servizi che rispondono alle esigenze di comunicazione esterna dell’Ateneo, intese sia a informare sulle principali attività svolte al suo interno, sia a valorizzare la conoscenza prodotta per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della società (c.d. terza missione delle università).
Servizi di comunicazione dell'Ateneo:
Servizi di comunicazione della Biblioteca di Ateneo:
Elenco delle relazioni annuali di sintesi dei risultati ottenuti in termini di costi, standard di qualità e soddisfazione degli utenti: