Servizi informatici
Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
1. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.
2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo;
b) (lettera abrogata dall'art. 28 del d.lgs. n. 97 del 2016).

In questa sezione sono descritti i Servizi progettati per garantire a tutte le comunità di utenti dell'Ateneo l'accesso alle principali infrastrutture informatiche utili per la comunicazione, la condivisione e il monitoraggio delle proprio attività.
L'erogazione di tali Servizi è a sua volta costantemente verificata e aggiornata, alla luce delle esigenze degli utenti e degli indirizzi contenuti nel Piano triennale dell'informatica nella Pubblica Amministrazione.
- Posta Elettronica e Web Collaboration
- Licenze Software
- Indagini on-line
- Wi-Fi di Ateneo
- Assistenza Piano straordinario Covid-19
Elenco delle relazioni annuali di sintesi dei risultati ottenuti in termini di costi, standard di qualità e soddisfazione degli utenti: