Servizi per il personale

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 32

Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati

1. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.

2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo;
b) (lettera abrogata dall'art. 28 del d.lgs. n. 97 del 2016).

In questa sezione sono descritti i Servizi rivolti al personale docente e ricercatore, nonché agli assegnisti, ai dottorandi, ai docenti a contrato e in generale a tutto il personale impegnato direttamente nell’erogazione della didattica e nello sviluppo della ricerca scientifica, specialmente allo scopo di favorire la crescita degli scambi internazionali e delle reti della conoscenza.

Per il personale, incluso il personale tecnico amministrativo, sono disponibili ulteriori servizi descritti in altre sezioni:

Elenco delle relazioni annuali di sintesi dei risultati ottenuti in termini di costi, standard di qualità e soddisfazione degli utenti:

Contenuto inserito il 13-03-2023 aggiornato al 29-11-2023
Recapiti e contatti
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