Servizi per la carriera studentesca

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 32

Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati

1. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.

2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo;
b) (lettera abrogata dall'art. 28 del d.lgs. n. 97 del 2016).


Nota:
Servizi per la carriera studentesca

In questa sezione sono descritti i Servizi rivolti allo sviluppo di una delle tre missioni dell’Ateneo, ovvero l’erogazione di formazione attraverso i corsi di studio.

Favorire il successo della carriera studentesca è una priorità dell’Ateneo, che per ogni fase offre i Servizi più idonei allo scopo, sia minimizzando il rischio di errori di valutazione o l’insorgenza di difficoltà nel corso degli studi, sia assicurando le opportunità di approfondimenti e confronti che arricchiscano il percorso.

 

 

Elenco delle relazioni annuali di sintesi dei risultati ottenuti in termini di costi, standard di qualità e soddisfazione degli utenti: